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Non si ha motivazione apparente della pronuncia se la Commissione espone il percorso argomentativo seguito

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Si ha motivazione omessa o apparente della pronuncia quando il giudice di merito omette di indicare nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede a una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 16736/2007).

Non si verte pertanto in un’ipotesi di motivazione omessa o apparente qualora la Commissione tributaria regionale abbia confermato quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine all’erronea stima del valore dei beni sottoposti a tassazione evidenziando che gli elementi forniti dall’Ufficio costituivano una presunzione semplice e che il contribuente aveva fornito invece convincenti argomenti di segno opposto circa le varie incongruenze da cui era affetta la stima dell’Ufficio, a loro volta avvalorate dalle risultanze della perizia di parte: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 6 novembre 2020, n. 1219, depositata lo scorso 21 gennaio.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile, è nulla – per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – la motivazione solo apparente che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame;
  2. secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza è nulla (ai sensi del richiamato art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) qualora risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, oppure qualora la motivazione sia solo apparente, poiché si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni della decisione, ossia qualora non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento o ancora quando tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logico-giuridica, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161, e 21 dicembre 2009, n. 26825).

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