Non sempre inammissibile l’appello in caso di omesso deposito della ricevuta di spedizione
Nell’ambito del processo tributario, con riferimento alla notifica dell’appello attraverso il servizio postale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato quanto segue:
- il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);
- non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro indicante la data. Soltanto in questo caso, infatti, l’avviso di ricevimento appare idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la normativa assegna alla ricevuta di spedizione.
Sul punto i giudici di legittimità hanno ritenuto, in particolare, che la non idoneità della mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (sentenze n. 13452/2017 e 13453/2017).
I principi che precedono sono stati ribaditi da ultimo dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 giugno 2018, n. 18283 , depositata lo scorso 11 luglio.