Non sempre il terreno che incorpora un fabbricato può essere qualificato come “terreno edificabile”
Un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un “terreno edificabile” quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato: lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 4 settembre 2019, causa C-71/18 .
In tal senso, pertanto, in materia di Iva dev’essere interpretato l’art. 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l’art. 135 , paragrafo 1, lettere j) e k), della Direttiva 2006/112.
Per gli eurogiudici, infatti, se la vendita di un deposito pienamente operativo potesse essere qualificata come una cessione di un terreno edificabile e non come una cessione di un vecchio fabbricato e del suolo attiguo, sulla sola base dell’intenzione delle parti del contratto di vendita, ciò pregiudicherebbe i principi della citata Direttiva 2006/112 e rischierebbe di svuotare di contenuto l’esenzione prevista dall’art. 135 , paragrafo 1, lettera j), della medesima Direttiva.