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Non può proporre appello il coobligato non evocato nel giudizio di primo grado

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La Corte di Cassazione ritiene costantemente che, nei casi di responsabilità solidale tra coobbligati, si verta in una ipotesi di causa scindibile (art. 322 del codice di procedura civile); di conseguenza, non essendo necessaria la presenza in giudizio del coobbligato, quest’ultimo – se non evocato nel giudizio di primo grado – neppure può proporre appello. In altre parole: nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, “spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale” (Così, Cass. nn. 20789/2014 e 16100/2006).

Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 6 febbraio 2019, n. 24673, depositata lo scorso 3 ottobre. Nell’occasione è stato tra l’altro confermato il principio secondo il quale la qualità di parte nel giudizio di primo grado non discende solo dalla materiale partecipazione ad essa del soggetto interessato e neppure dalla sua formale chiamata in causa, originaria o sopravvenuta, ma anche dalla qualificazione in termini di parte desumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà processuale, dalla stessa sentenza impugnata.

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