Non imponibili i contributi erogati a sostegno della cultura
L’art. 71-octies, comma 3-bis, della legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) destina una quota pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi” (cosiddetta “copia privata”) a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole.
Ai sensi dell’art. 90 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), per quest’anno tali somme devono essere destinate agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
La norma è stata attuata dal D.M. 30 aprile 2020, il cui art. 2 dispone, tra l’altro, che la quota pari al 10% dei compensi incassati per la “copia privata”, dev’essere ripartita come segue:
- il 50%, pari a 6.768.000 euro, è destinato agli autori;
- il 45%, pari a 6.091.200 euro, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
- il 5%, pari a 676.800 euro, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
Ora, con la Risposta 19 gennaio 2021, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – per effetto di quanto dispone l’art. 10-bis del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) – i contributi riconosciuti per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, erogati ai sensi del richiamato art. 90 del decreto “Cura Italia”, in fase di erogazione non devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e di conseguenza non sono imponibili.
Si ricorda che il citato art. 10-bis del D.L. 137/2020 si riferisce espressamente ai “contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, (…)”.