Skip to main content

Non fa perdere la detrazione l’omesso o tardivo invio all’Enea dei dati relativi agli interventi edilizi

|

L’art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – introdotto dall’art. 1, comma 3, lettera b), n. 4), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), impone – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – l’invio all’Enea dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir.

Al riguardo, con la Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione di tali informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

Tale conclusione appare in linea con la posizione assunta dal Ministero dello Sviluppo economico: con la Nota n. 3797/2019, infatti, era stato affermato che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico – prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – ancorchè obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione.

Tale conclusione si fonda sulle seguenti circostanze:

  1. non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento;
  2. gli adempimenti obbligatori al fine di poter usufruire dell’agevolazione in esame sono stabiliti dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, il cui art. 4 contiene l’elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione;
  3. la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione, non è prevista neppure dal richiamato art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Si ricorda infine che per consentire l’invio, è stato predisposto un sito web dedicato (https://detrazionifiscali.enea.it) mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni; poiché il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. Successivamente, è stata disposta la proroga al 1° aprile 2019 dei termini previsti per la trasmissione dei dati per il 2018.

Per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2019 all’11 marzo 2019, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 10 giugno 2019 (in quanto il 9 giugno cade di domenica). Per i lavori ultimati dal 12 marzo in poi la comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close