Non è valido il riclassamento catastale fondato solo sul rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona
Non si può ritenere congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano chiaramente evincibili gli elementi che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento: si pensi ad esempio alla qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, alla qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, nonché alle caratteristiche edilizie del fabbricato.
In tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione 29 settembre 2017, n. 22900 e 17 febbraio 2015, n. 3156.
A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale (sentenza n. 249/2017) ha, tra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere ‘diffuso’ dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità che l’Amministrazione adotti provvedimenti motivati in modo specifico e puntuale.
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 6 dicembre 2018, n. 6187, depositata lo scorso 1° marzo. Con quest’ultima pronuncia, quindi, gli Ermellini non aderiscono alla tesi avanzata dalla Cassazione con la sentenza 19 ottobre 2016, n. 21176 , “trattandosi di precedente rimasto isolato”.