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Non è possibile aderire al concordato in caso di operazioni straordinarie

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Un contribuente soggetto ad ISA che presenta nel 2023 un “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” e che indica al campo RF1 un codice 4 come causa di esclusione ISA, non può accedere al CPB. Chi è escluso da ISA, è escluso di conseguenza dalla possibilità di aderire al CPB.

In merito le istruzioni alla parte generale degli ISA precisano che, a titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:

  • il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
    • la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
    • non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
    • è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  • il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
  • il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
  • il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata;
  • per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione del l’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
  • nel caso di eventi sismici:
    • se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
    • se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
    • per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
    • per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

Le operazioni straordinarie nel 2024 – In base alla normativa in vigore anche una s.r.l. che si trasforma a gennaio 2024 potrà essere ammessa al CPB. Tuttavia sono in corso di approvazione degli emendamenti al decreto legislativo e istitutivo del CPB, per cui si consiglia di attendere la pubblicazione delle norme di modifica al fine di avere la totale sicurezza. D’altro canto il termine per aderire è il 31 ottobre 2024 (se verrà approvato il Decreto correttivo; oggi è il 15 ottobre 2024).

Le novità in arrivo – Si fa presente che con il “D.L. correttivo” in corso di approvazione, molte sono le novità che interessano il concordato preventivo biennale; ricordiamo in particolare:

Reddito rilevante: tra i componenti straordinari non considerati nella proposta dell’ufficio (che, dunque, rileveranno nella relativa dichiarazione dei redditi quale variazione rispetto al reddito concordato) rientrerebbe:

  • per le imprese: le perdite su crediti (che risulterebbero, in tal modo, assimilate a delle sopravvenienze passive);
  • per i professionisti: la cessione della clientela o di elementi immateriali.

Cause ostative: per quanto riguarda i casi di esclusione dall’accesso è possibile che siano inserite nuove fattispecie, riferite ai soggetti che:

  • nel periodo d’imposta 2023 conseguono, nell’ambito della propria attività, redditi esenti (in tutto o in parte) da IRPEF/Ires in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo svolto;
  • nel 2024, alternativamente:
    • accedono al regime forfetario Legge n. 190/2014;
    • sono interessati da operazioni straordinarie (fusione/scissione, ecc.) o per le società di persone/studi associati, sono interessati da modifiche della compagine sociale.

Nuove cause di decadenza: lo schema di Decreto dovrebbe prevedere che restano dovuti imposte e contributi determinati considerando il reddito concordato, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Acconti d’imposta: sul fronte della determinazione degli acconti 2024, è possibile siano inserite delle maggiorazioni differenziate a seconda che si tratti di IRES/IRPEF (maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e quello dichiarato nel 2023, per la determinazione della 1° rata dell’acconto calcolata col criterio storico) o di IRAP (la maggiorazione si riduce al 3%). Inoltre, per i contribuenti in regime forfettario la maggiorazione applicabile sarebbe pari al 12%. Non risulterebbe modificata la determinazione della 2ª rata dell’acconto (differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la 1ª rata dell’acconto).

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