Non è obbligatorio allegare al file xml trasmesso allo SdI la lista riepilogativa delle prestazioni mensili
Con la Risposta all’istanza di interpello 21 gennaio 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per l’ipotesi in cui tutte le prestazioni effettuate nell’arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente vengano riepilogate in una lista descrittiva, nella quale sono riportate le informazioni di dettaglio; detta lista è predisposta dallo stesso committente e trasmessa all’istante mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo.
In tali situazioni – ha chiarito l’Agenzia – il rinvio operato dalla fattura alla lista delle prestazioni mensili assolve gli obblighi descrittivi previsti dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale “La fattura contiene le seguenti indicazioni: (…) g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, senza necessità di allegare la predetta lista al file xml, la quale pertanto viene conservata in formato cartaceo solo dal committente e dal prestatore. In altre parole: si ritiene assolto l’onere di “individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti” (cfr. Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E) e, conseguentemente, gli obblighi descrittivi previsti dal richiamato art. 21, comma 2, lettera g), del decreto Iva, mediante il rinvio alla lista riepilogativa, che il contribuente può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo però l’obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica.
Con la Risposta in commento è stato inoltre precisato quanto segue:
- è possibile fatturare le prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto per conto terzi separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime (Circolare 13 agosto 1996, n. 198/E). È quindi richiesto un collegamento tra l’operazione accessoria e quella principale;
- per “fattura riepilogativa differita” si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta (in tal senso si richiamano anche le Risposte 24 settembre 2019, n. 389, e 16 dicembre 2019, n. 528).