Non è impugnabile il diniego di autotutela solo per ragioni attinenti al merito
Nell’ambito del processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che – come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 luglio 2017, n. 181 – si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
In questo senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 24 agosto 2018, n. 21146 e 28 marzo 2018, n. 7616. Di conseguenza, deve escludersi qualsiasi possibilità di impugnare il provvedimento di diniego di autotutela esclusivamente per ragioni attinenti al merito del provvedimento stesso: così si è espressa la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 4 aprile 2019, n. 29982, depositata lo scorso 19 novembre.