Non è commerciale l’attività svolta da un “Bar Didattico” aperto all’interno dei locali di un istituto scolastico
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Non è considerata commerciale l’attività svolta da un “Bar Didattico” aperto all’interno dei locali di un istituto scolastico pubblico nell’ambito di un progetto educativo, che somministri soltanto alcune tipologie di bevande e merende agli studenti che frequentano la medesima scuola e al personale in servizio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 446 .
In particolare:
- ai fini della tassazione diretta, l’istituto – nello svolgimento della propria attività istituzionale di ente statale – può essere inquadrato tra i soggetti svolgenti funzioni istituzionali di cui all’art. 74 del Tuir, e pertanto l’attività dallo stesso svolta non è considerata commerciale (si parla a questo proposito di “attività decommercializzata”). Questa conclusione è confermata dal fatto che il “Bar” viene gestito dagli studenti durante l’orario di lezione scolastica, sotto il coordinamento e la supervisione dei docenti;
- ai fini Iva, detta attività non può essere qualificata come un’attività imprenditoriale e, conseguentemente, in assenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non assume rilevanza. Infatti:
a. non sussiste una specifica organizzazione da parte dell’istituto per la realizzazione dell’attività di “Bar Didattico”, la quale sarà svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali sul mercato ma utilizzando i mezzi e le strutture proprie dell’attività istituzionale dell’istituto stesso, ossia quella di istruzione scolastica;
b. per “esercizio di imprese” si intende – ai sensi del richiamato art. 4, primo comma , del decreto Iva, “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all’art. 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel predetto art. 2195 c.c.
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