Skip to main content

Non è aiuto di Stato la sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali, Ires ed Iva

|

Non sono aiuti di Stato le misure che si applicano a tutte le imprese, quindi non selettive: tra queste, si segnalano le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, delle imposte sulle società, dell’Iva, i regimi temporanei di sospensione del lavoro e cassa integrazione applicati alla generalità delle imprese, nonché le misure che forniscono un sostegno finanziario diretto ai consumatori (ad esempio servizi cancellati o i biglietti non rimborsati).

Le misure di sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e le integrazioni salariali applicabili solo ad alcuni settori (ad esempio solo al settore dei trasporti) o ad alcune regioni o ad alcune tipologie di imprese, vanno invece considerati aiuti di Stato.

Sono inoltre aiuti di Stato le misure considerate compatibili dal regolamento generale di esenzione per categoria (Ue) 651/2014 (Rgec) o che rientrano nell’ambito del regolamento de minimis (Ue) 1407/2013 (11). Queste ultime sono le misure di sostegno quantificabili ex ante di ammontare non superiore a 200.000 euro su un orizzonte di tre anni (sono previste soglie inferiori per il trasporto merci su strada (100.000 euro), per l’agricoltura (25.000 euro) e per la pesca (30.000 euro).

La Commissione ha inoltre individuato una serie di aiuti di Stato compatibili con le regole del diritto europeo, a cominciare da quelli “per la compensazione dei danni”, purché ci sia un collegamento causale diretto tra l’aiuto concesso e il danno risultante dall’evento.

Tale aiuto, che dev’essere limitato a quanto necessario per compensare il danno e può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili. Vengono considerati invece compatibili con il mercato interno (ex art. 107, paragrafo 3, lettera b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

In questo quadro, la Commissione Ue ha individuato anche misure temporanee che possono essere adottate dagli Stati: aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; assicurazione del credito all’esportazione a breve termine aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti; aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti; aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali; aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti. Lo Stato interessato deve in ogni caso dimostrare che tali misure sono necessarie, adeguate e proporzionate rispetto al turbamento in atto.

Quanto precede è tratto dal documento “Recovery Fund e ruolo della Corte dei Conti”, pubblicato dai medesimi giudici contabili.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta