Non detraibili le spese di istruzione non universitaria sostenute all’estero
Non possono essere detratte le spese di istruzione sostenute all’estero, mentre l’agevolazione spetta per le spese relative alla frequenza (all’estero) di corsi di istruzione universitaria, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir. Sulla base di tale principio, con la Risposta all’istanza di interpello 12 febbraio 2020, n. 53 , l’Agenzia delle Entrate ha escluso che una “scuola professionale privata di danza” possa essere equiparata ad una “università”: le relative spese, quindi, non possono essere detratte.
Si ricorda che per effetto dell’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta “legge sulla buona scuola”) è stata modificata la disciplina della detrazione ai fini Irpef delle spese per la frequenza scolastica (che dal 2015 sono distinte da quelle universitarie).