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Non costituisce reddito di lavoro dipendente il rimborso ai “transferred employees”

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Il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei dipendenti trasferiti all’estero (cosiddetti “transferred employees”), per l’acquisto di laptop/tablet e per il test d’ingresso per la frequenza degli istituti scolastici da parte dei propri figli, non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 maggio 2022, n. 294.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi della disposizione citata, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;
  2. la medesima norma consente al datore di lavoro di erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte;
  3. con la risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E, è stato chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, oppure per garantire la frequenza nella c.d. “classe virtuale”;
  4. con la circolare 22 dicembre 2000, n. 238, fu precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’art. 12 del TUIR. In tale nozione sono stati ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico (circolare 15 giugno 2016, n. 28/E);
  5. tali somme sono detassate se l’offerta è rivolta alla “generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti”.

Risposta_294_24.05.2022

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