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No profit, paletti all’esonero Imu

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L’esenzione Imu per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali-Enc scatta quando gli immobili sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze la circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024 con cui vengono illustrate le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 71 della legge di bilancio con disposizioni di natura interpretativa, al fine di integrare quanto già esposto nelle istruzioni al modello dichiarativo Imu, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2024.

Due sono, in sostanza, gli ambiti sui quali cui occorre richiamare l’attenzione, avendo presente l’evoluzione giurisprudenziale che si è sviluppata sul tema: Immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (Art. 1, comma 71 , lett. a) della legge n. 213 del 2023); Permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse (Art. 1, comma 71 , lett. b) della legge n. 213 del 2023).

IN ordine al primo punto si ricorda che la norma di esenzione prevede che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Affinché la norma di esenzione Imu possa ritenersi applicabile è necessario, quindi, che tra i due enti non commerciali sussista, tra gli altri requisiti, un rapporto di strumentalità o dal punto di vista funzionale o dal punto di vista strutturale.

Il collegamento funzionale può ritenersi sussistente nel caso in cui le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità. Detto nesso di strumentalità sussiste qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

Dette precisazioni erano del resto evidenziate nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 e confermate dalla Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate nel testo della circolare n. 2/DF. Riguardo, invece, al collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante si evidenzia che ciò è possibile quando “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”.

Facendo tesoro degli orientamenti della giurisprudenza nella circolare si precisa che ai fini dell’applicazione dell’esenzione Imu, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.

Pertanto, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette. In sostanza l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’Imu.

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