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Niente ritenuta per i forfettari: il fac-simile di comunicazione

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I contribuenti c.d. “forfettari” come definiti dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) godono di alcune semplificazioni contabili e fiscali e, per quanto riguarda le ritenute d’acconto, non sono né sostituti d’imposta né sostituiti.

Per espressa previsione normativa, infatti, i forfettari:

  • non subiscono la ritenuta d’acconto sulle prestazioni effettuate ma hanno l’obbligo di rilasciare un’apposita dichiarazione al committente. Dalla dichiarazione deve risultare che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
  • non operano la ritenuta d’acconto in qualità di sostituti d’imposta sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi/professionisti ma hanno l’obbligo di compilare l’apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi (quadro RS) contenente i codici fiscali e i redditi corrisposti ai percipienti.

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