Niente IVA per l’importazione di beni destinati a esami e analisi
ur in assenza di un puntuale recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2009/132/CE le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possono avvenire senza applicazione dell’IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19/E del 3 febbraio 2025.
Gli artt. 8 e 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 riservano alle esportazioni di beni un regime di non imponibilità IVA, subordinandolo al puntuale rispetto delle condizioni ivi contemplate, mentre l’art. 72 della direttiva 2009/132/CE prevede un regime di esenzione da IVA per beni importati per esami, analisi o prove.
Come noto, la direttiva 2009/132/CE del 19 ottobre 2009 ha abrogato la precedente direttiva 83/181/CEE (di seguito direttiva abrogata). Il regime IVA dei beni importati per esami, analisi o prove disciplinato dagli artt. da 70 a 76 della direttiva abrogata trova ora corrispondenza negli artt. da 72 a 78 della direttiva 2009/132/CE, che sostanzialmente ne riproducono il contenuto.
Come osservato dalla Entrate con il documento di prassi in commento, sebbene per la direttiva 2009/132/CE manchi una puntuale norma interna di recepimento, non può essere trascurato che le sue disposizioni, si pongono in sostanziale continuità con gli artt. da 70 a 76 della direttiva abrogata, circostanza questa che induce a ritenere di poter fare ancora affidamento per analogia sostanziale e per quanto compatibili alle disposizioni del D.M. 5 dicembre 1997, n. 489 del Ministero delle Finanze, con cui il legislatore nazionale ha adeguato il nostro ordinamento alla direttiva abrogata.
Nonostante l’assenza nell’ordinamento italiano di una puntuale norma di recepimento della direttiva 2009/132/CE (cfr. sul punto, risposta n. 410 del 4 agosto 2022), l’Agenzia precisa quindi che:
- le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove,
- possano avvenire senza applicazione dell’IVA,
- in sostanziale continuità con gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 489/1997.
Resta inteso che l’applicazione di tale regime è subordinata al rispetto delle condizioni previste, in particolare:
- i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
- sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
- l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
- gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.