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Niente IVA per la remunerazione aggiuntiva delle farmacie

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Non è soggetta ad IVA la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, prevista in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portata a regime dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 532, Legge n. 197/2022). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 2 del 15 settembre 2023 a un’istanza di consulenza giuridica richiesta da un’associazione per conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023.

L’associazione istante, in rappresentanza di oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede chiarimenti in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva”:

  • introdotta dal D.L. n. 41/2021 e attuata dal Decreto ministeriale 11 agosto 2021, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022,
  • portata a regime con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 532, della Legge n. 197/2022) il quale prevede, a partire dal 1° marzo 2023, il riconoscimento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata” dalle stesse farmacie.

L’associazione ritiene che sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA anche la “remunerazione aggiuntiva” in favore delle farmacie prevista dalla Legge di Bilancio 2023, considerati anche i recenti documenti di prassi amministrativa (Risposte n. 219/2022 e n. 227/2022).

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria rileva:

  • che i predetti documenti di prassi qualificano non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN secondo quanto originariamente previsto dal D.L. n. 41/2021 e attuato dal D.M. 11 agosto 2021;
  • la Legge di Bilancio 2023 ed il Decreto attuativo del 30 marzo 2023 hanno confermato a regime la previsione, in continuità con le previsioni del Decreto “Sostegni”;
  • analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva “a regime” non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del tetto (art. 1, comma 475, della Legge n. 178/2020);
  • la corresponsione delle somme in parola avviene sulla base di alcuni presupposti e non è legata al prezzo dei farmaci né apportano delle modifiche al loro prezzo al pubblico.

L’elemento di novità della Legge di Bilancio 2023 rispetto alla precedente normativa è rappresentato dal fatto che “la remunerazione aggiuntiva” concorre al calcolo del fatturato annuo del SSN. Conseguentemente, l’erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.

Per quanto sopra, l’Agenzia conclude quindi che le conclusioni delle Risposte n. 219 e n. 227/2022, nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.

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