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Nessuna sanzione per l’omesso deposito delle scritture contabili da parte dell’imprenditore che chiede il fallimento

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Ai sensi dell’art. 14 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), l’imprenditore che chiede il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la Cancelleria del Tribunale:

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti oppure l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata;
  2. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  3. l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti;
  4. l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi;
  5. l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Per la Corte di Cassazione, peraltro, la legge non prevede alcuna sanzione processuale per l’omesso deposito della suddetta documentazione; in difetto di scritture contabili, infatti, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento può essere desunta da altri mezzi di prova, nel contraddittorio tra le parti e dunque nel rispetto del diritto di difesa anche del socio occulto, il quale ha la possibilità di contestare in giudizio le prove addotte dalla controparte e produrre a sua volta prove a sostegno delle sue difese.

Tale principio è stato ora confermato dalla prima sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza 12 ottobre 2018, n. 5234, depositata lo scorso 21 febbraio.

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno sottolineato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione (Cass. nn. 23437/2017 e 5215/2018).

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