Nelle fondazioni ammesso l’amministratore unico
Le fondazioni possono essere gestite da un amministratore unico, mentre tale possibilità non appare ammessa per le associazioni nelle quali tale organo deve avere necessariamente una struttura collegiale: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 16 settembre 2020, n. 9313. Tale conclusione si fonda sulle differenze strutturali esistenti tra le due tipologie di enti. L’elemento peculiare dell’associazione, infatti, è l’esistenza di una pluralità di associati che insieme perseguono uno scopo comune, mentre nella fondazione è l’esistenza di un patrimonio preordinato al raggiungimento di un determinato scopo.
Caratteristiche necessarie e inderogabili delle associazioni del Terzo Settore sono il carattere aperto (quindi la possibilità di nuovi ingressi) e la democraticità interna (che si esprime a sua volta nei principi di uguaglianza tra gli associati e di elettività dei titolari di cariche sociali). Anche l’organo di amministrazione – precisa il Ministero – dovrebbe avere caratteristiche coerenti con tali principi: è chiamato, oltre che a gestire le risorse dell’ente, a concretizzarne le finalità partecipative applicando i principi di democrazia e uguaglianza; inoltre è subordinato all’organo assembleare, il quale è chiamato periodicamente ad approvarne l’operato, con l’eventuale supporto dell’organo di controllo. Nelle fondazioni, l’operato dell’organo di amministrazione è finalizzato soprattutto a gestire un patrimonio destinato in conformità con la volontà originariamente espressa dai fondatori; anche qualora gli statuti prevedano l’esistenza di organi assembleari o di indirizzo, i compiti di questi ultimi non possono essere individuati in maniera incompatibile con la natura fondativa dell’ente o con la volontà del fondatore.
Di conseguenza, la diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di ente potrebbe suggerire la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di una amministrazione monocratica nelle fondazioni.