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Nella pex anche le differenze di cambio

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Le differenze di cambio concorrono a formare l’ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della participation exemption: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2019, n. 5.

Tali differenze, quindi, saranno:

  1. imponibili nella misura del 5 per cento (ai sensi dell’art. 87, comma 1 , del Tuir);
  2. interamente indeducibili (ai sensi dell’art. 101, comma 1 , del medesimo Testo Unico).

Nel documento, in particolare, si sottolinea quanto segue:

  1. il corrispettivo della cessione dev’essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata;
  2. le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni rappresentano attività non monetarie;
  3. tale classificazione ed imputazione temporale del bilancio – in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA gaap – trova espresso riconoscimento fiscale.

Al riguardo si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (“decreto milleproroghe), all’art. 83 del Tuir, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile sono state introdotte regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, laddove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter (in tal senso l’Agenzia delle Entrate si era espressa anche con la Risoluzione 23 giugno 2017, n. 77/E).

La risposta all’istanza di interpello in esame sottolinea peraltro che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (in linea con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2011, n. 7/E).

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