Nella locazione è possibile porre gli obblighi fiscali in capo al conduttore
Nel contratto di locazione le parti possono inserire una clausola che ponga esclusivamente in capo al conduttore l’obbligo di versare le imposte relative all’immobile locato: lo hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 marzo 2018, n. 6882, depositata lo scorso 8 marzo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 79, comma 1, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta legge sull’equo canone), è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Si ricorda che la richiamata Legge n. 392/1978 nella parte dedicata ai contratti di immobili adibiti ad uso abitativo è stata sostituita dapprima dai cosiddetti “patti in deroga” del 1992 (D.L. 11 lug lio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359) e successivamente dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, contenente la disciplina attualmente in vigore.
Per quanto riguarda, invece, le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo – cioè commerciale e terziario – la citata Legge n. 392/1978 è tuttora vigente (in particolare, gli articoli 27 e seguenti).
Si ricorda che l’art. 1, comma 59 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha esteso il regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali. Sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente; detto regime – che sarà applicato, con l’aliquota del 21 per cento, su opzione del contribuente – non riguarda peraltro i contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.