Nella liquidazione del patrimonio la soggettività passiva d’imposta resta in capo al sovraindebitato
Al fine di gestire situazioni di crisi riguardanti soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ), la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) ha introdotto le seguenti procedure:
- l’accordo di composizione della crisi;
- il piano del consumatore;
- la liquidazione del patrimonio.
Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, si ricorda che:
- tale procedura può essere attivata dal soggetto in stato di sovraindebitamento oppure disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, in caso di annullamento o di risoluzione dell’accordo di composizione della crisi o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;
- il decreto di apertura della procedura – equiparato all’atto di pignoramento – determina una situazione di indisponibilità relativa dei beni da liquidare;
- attraverso detto decreto il giudice ordina anche lo spossessamento dei beni stessi a favore del liquidatore.
In merito a tale aspetto, con la risposta all’istanza di interpello 10 dicembre 2018, n. 104 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora a seguito dello spossessamento il debitore perda il potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio, lo stesso ne conserva comunque la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi.
Di conseguenza, se nel patrimonio sono compresi alcuni beni immobili per i quali è possibile esprimere, nell’atto di cessione, l’opzione per l’imponibilità di cui all’art. 10, comma 8-ter , del D.P.R. n. 633/72, l’unico soggetto legittimato ad esercitarla è il sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione.
In materia l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti con la Circolare 5 maggio 2015, n. 19/E .