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Nella delega fiscale la revisione del sistema sanzionatorio doganale

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Nell’ambito della delega fiscale (Legge n. 111/2023) la disciplina delle dogane punta ad allinearsi con quella Ue, con la possibilità di modificare alcune norme ormai obsolete e non più coerenti con le disposizioni del codice unionale.

A tal proposito, secondo quanto previsto dall’art. 20 della Legge n. 111/2023 si è ritenuto opportuno un intervento del Governo al fine di:

  • razionalizzare i sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;
  • introdurre l’illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo tra l’altro:
    • la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;
    • circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
  • riorganizzare le disposizioni in materia di sequestro, distruzione e confisca.

Sono poi individuati alcuni principi e criteri direttivi per la revisione della normativa in materia doganale, prevendo:

  • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, con lo scopo espresso di “incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti”;
  • il miglioramento della qualità dei controlli doganali, rafforzando il coordinamento tra le Autorità doganali, nonché la semplificazione delle verifiche delle procedure doganali coordinando maggiormente le Amministrazioni coinvolte e potenziare lo “Sportello unico doganale e dei controlli”;
  • il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e della riscossione, previsti dal D.Lgs. n. 374/1990 ;
  • la revisione dell’istituto della controversia doganale di cui al Titolo II, Capo IV del D.P.R n. 43/1973 .

Infine, viene contemplato il riordino della disciplina relativa alle contravvenzioni e agli illeciti amministrativi di cui al titolo VII, capo II del Tuld che dovrebbe interessare, per altro, la tanto attesa revisione dell’art. 303 relativo alle sanzioni previste in caso di riscontrate differenze tra il dichiarato in fase di importazione e quanto accertato dalle autorità doganali.

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