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Nella bozza di Ddl di Bilancio prorogato il credito d’imposta per le consulenze finalizzate alla quotazione delle Pmi

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La bozza del disegno di legge di Bilancio 2021 (art. 36) proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all’art. 1 , commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

In merito a tale misura – disciplinata dal D.M. 23 aprile 2018 – si precisa quanto segue:

  1. possono usufruire dell’agevolazione le piccole e medie imprese che:
    a. sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
    b. operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
    c. sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo;
    d. presentano domanda di ammissione successivamente al 1° gennaio 2018;
    e. ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020;
    f. non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto eaiuti dichiarati illegali dalla Commissione Ue;
    g. sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca disposti dal Ministero;
    h. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
  2. tra le attività agevolabili, sono ricomprese quelle riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche “strettamente inerenti alla procedura di quotazione”;
  3. il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020;
  4. con il Principio di diritto 27 dicembre 2018, n. 19 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta in esame è riconosciuto a prescindere dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza.

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