Nella base imponibile IVA anche l’accisa versata in sede di acquisto
L’art. 1, comma 937 ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di IVA che interessano i carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, di cui rispettivamente agli artt. 23 e 8 del TUA.
In particolare:
- l’immissione in consumo dai citati depositi è subordinata al versamento dell’IVA con l’F24, senza possibilità di compensazione;
- questo versamento dev’essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede ad immettere in consumo o estrarre i prodotti;
- la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione o dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 12 ottobre 2022, n. 506 , l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’accisa versata in sede di acquisto è parte della base imponibile cui commisurare l’IVA ivi prevista.
Una diversa soluzione violerebbe l’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, che ha recepito l’art. 78 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale “Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (…)”.
Si ricorda infine che per la Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-618/11, C-637/11 e C-659/11), nella base imponibile IVA rientrano quei tributi per i quali è il fornitore dell’operazione soggetta ad IVA il soggetto debitore del tributo, il quale agisce in qualità di sostituto d’imposta.