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Nel regime Iva agevolato rientrano anche le barelle biocontenitive

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Ai sensi dell’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72). Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni erano esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 febbraio 2021, n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel previsto regime Iva agevolato rientrino le barelle biocontenitive, cioè le attrezzature idonee al trasporto dei pazienti affetti da Coronavirus, utili ad evitare possibili rischi infettivi durante gli spostamenti intra ed extraospedalieri.

Si tenga inoltre presente che il documento “Nota ai direttori generali degli stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno unito” della Commissione europea, tradotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020), al n. 27 – “Carrelli di emergenza”, cui sono associati i codici ex 8713 9000 ed ex 9402 9000 – ha affermato che la descrizione dei beni comprende le “Barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all’interno di ospedali e cliniche”. Con la Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, paragrafo 2.13, inoltre, l’Agenzia chiarì che il medesimo trattamento previsto dall’art. 124 del decreto “Rilancio” spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dalla medesima norma”.

In materia si ricorda quanto segue:

  1. il regime Iva agevolato si applica a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione. Non rileva neppure la circostanza che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito;
  2. anche se non è obbligatorio, la richiamata Circolare n. 26/E/2020, ha precisato che – “per facilitare l’individuazione dell’esenzione in commento” – è possibile indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi della norma in esame che si tratta di “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure di “cessione esente ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020”;
  3. l’ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 124 e 125 in parte si sovrappongono; pertanto, nel caso in cui un’azienda acquisti mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Inail, effettua l’operazione in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020 e usufruirà di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.

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