Nel processo tributario nessuna rilevanza automatica della sentenza penale
Nell’ambito del processo tributario non può essere attribuita alcuna automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento fiscale: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 marzo 2019, n. 2808 , depositata lo scorso 6 febbraio (in tal senso si richiamano anche Cass. 24 novembre 2017, n. 28174, 22 maggio 2015, n. 10578 e 27 settembre 2011, n. 19786).
Per i giudici di legittimità, infatti, nel processo tributario:
- in materia di prova vigono i limiti imposti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- si applicano invece anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Di conseguenza, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma – nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 del codice di procedura civile) – è tenuto a procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio.
Nell’occasione è stato inoltre ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, in generale preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il “petitum” del primo (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916).