Nel consorzio esclusi da Iva gli importi versati a titolo di penalità
Gli importi versati dal consorziato al consorzio a titolo di penalità, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972: manca infatti un rapporto sinallagmatico. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 12 luglio 2019, n. 228 .
Si ricorda che con la risposta 12 giugno 2019, n. 188, fu chiarito che qualora il rapporto sussistente tra la società consortile e le singole consociate sia riconducibile al mandato senza rappresentanza, ai fini Iva si applica l’art. 3, comma 3 , ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante.
Di conseguenza:
- la società consortile fattura alla stazione appaltante i corrispettivi previsti dal contratto di appalto;
- le società consociate, a loro volta, secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale, emettono fattura nei confronti del consorzio, per un ammontare totale pari ai corrispettivi fatturati da quest’ultima alla stazione appaltante;
- la società consortile ripartirà tra le consociate i costi sostenuti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, attraverso l’emissione di apposite fatture;
- le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dal consorzio, applicano l’Iva con l’aliquota propria delle operazioni rese da quest’ultimo alla stazione appaltante;
- alle somme addebitate dalla società consortile alle società per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime Iva previsto per i servizi acquistati dal consorzio stesso.
Con il Principio di diritto 2 novembre 2018, n. 9, infine, l’Agenzia precisò che devono essere assoggettati ad Iva i servizi resi da una società consortile ad un soggetto pubblico non consorziato o socio: non può applicarsi l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Nel documento di prassi in commento è stato peraltro sottolineato che, qualora per tali servizi la società non si proponga sul mercato, ma sia obbligata a svolgerli per legge, gli stessi dovranno essere esclusi dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi.
Di conseguenza, in presenza dei requisiti prescritti dalle Circolari n. 23/E/2009 e n. 5/E/2011 , i servizi resi dalla società ai propri consorziati possono considerarsi esenti da Iva se – al netto delle prestazioni effettuate nei confronti dell’ente pubblico – l’attività principale della società è svolta prevalentemente a favore dei propri consorziati.