Mutui agevolati alle imprese agricole e boschive situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
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La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere positivo al decreto “Aree sismiche”, che sblocca 4 milioni di euro previsti dal DL 213/2019 da destinare alla concessione di mutui agevolati (a tasso zero) per le imprese agricole e boschive situate nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 e gennaio 2017.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- alla misura possono accedere – a prescindere dalla forma giuridica – le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle attività connesse all’agricoltura;
- i mutui agevolati sono concessi per la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale della durata massima di 36 mesi;
- gli investimenti possono riguardare:
- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali;
- la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura;
- i mutui avranno una durata di 10 anni, estesa a 15 anni per iniziative nel settore della produzione agricola primaria;
- la misura riguarda i Comuni colpiti dai sismi del 2016-2017 (del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), ricadenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
- i mutui devono essere di importo non superiore al 75 % della spesa ammissibile al finanziamento;
- i progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra un minimo di 300.000 e un massimo di 500.000 euro, Iva esclusa;
- in alternativa, possono essere concessi contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile al finanziamento;
- tra le spese ammissibili rientrano le seguenti voci:
- studio di fattibilità;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purché conformi alle norme antisismiche;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali;
- acquisto di terreni;
- non sono invece ammesse le seguenti spese:
- costi per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l’attività prevista dal progetto;
- acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;
- impianto di piante annuali;
- lavori di drenaggio;
- investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
- acquisto di animali;
- le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti;
- spese per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili i costi dei lavori in economia;
- le spese per l’Iva e il capitale circolante. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
- i beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica;
- la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non dev’essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento;
- le domande devono essere presentate a Ismea secondo le modalità che saranno indicate successivamente.
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