Multe stradali, dalle Sezioni Unite chiarimenti sulla competenza del giudice di pace
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In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è prevista per le controversie aventi ad oggetto:
- l’opposizione al verbale di accertamento;
- seppur entro determinati limiti di valore, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
È quanto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 febbraio 2020, n. 8665, depositata lo scorso 8 maggio.
Per i giudici di legittimità, inoltre:
- gli stessi criteri di competenza devono essere applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (in tal senso si segnalano altresì Cass. 27 aprile 2018, n. 10261 e 8 ottobre 2018, n. 24711);
- tale principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione (cosiddetta “opposizione recuperatoria”), sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso (cosiddetta “opposizione preventiva”) (in tal senso si segnalano Cass. 15 marzo 2019, n. 7460, 13 dicembre 2018, n. 32243 e 4 settembre 2019, n. 22142), e per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva;
- nelle ipotesi descritte, non vi è quindi alcuno spazio per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del codice di procedura civile, per la quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al Tribunale.
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