Monopattini, biciclette e abbonamenti al trasporto pubblico: credito d’imposta al 100%
L’art. 44, comma 1-septies, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – come modificato dall’art. 74, comma 1, lettera d), del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) – ha riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28363 , emanato ai sensi del D.M. 21 settembre 2021 , sono state dettate le norme attuative.
Possono accedere al credito d’imposta – riconosciuto nella misura di 750 euro – le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1, comma 1032 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 23 maggio 2022, n. 2022/176217 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.