Modifiche al CTS in vigore dal 3 agosto
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È stata pubblicata nella G.U. del 19 luglio 2024 la Legge n. 104/2024 (c.d. “correttivo” del CTS) recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, che entrerà in vigore il 3 agosto 2024.
Si riportano le principali novità.
Ambito di intervento | Norma | Novità |
Differenziazione attività | Art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) | Per Gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, è fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che:
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Effetti iscrizione Registro delle imprese | Art. 11, comma 3 CTS | Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. |
Redazione Bilancio | Art. 13 CTS | È innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, tuttavia ora tale possibilità è limitata agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica. |
Per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis). | ||
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione del modello per quest’ultimo tipo di rendiconto è adottato, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis (vedi sopra), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia (oltreché previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore). |
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