Skip to main content

Modello Redditi SC 2024: ultime verifiche prima dell’invio

|

La dichiarazione dei redditi di società di capitali richiede la compilazione di una serie di prospetti e quadri del modello dichiarativo che vengono compilati a posteriori, in prossimità dell’invio (31 ottobre 2024). Le verifiche da fare sono molteplici. Vediamole in sintesi:

I controlli da effettuare nei quadri del MODELLO REDDITI SC 2024
Scadenza di invio
  • 31 ottobre 2024 – società di capitali con esercizio solare.
  • Per i soggetti con periodo non coincidente con quello solare, il termine è mobile entro il decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
  • esiste un regime transitorio: le società con esercizio non solare, relativamente al periodo in scadenza prima del 31 dicembre 2023 hanno un termine di 11 mesi, per poi applicare il più ristretto termine di 10 mesi a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (comma 2, art. 1, D.Lgs. n. 1/2024); ad esempio una s.r.l. con periodo in scadenza al 30 settembre 2023 ha presentato la propria dichiarazione entro la fine dell’11° mese successivo e quindi entro il 31 agosto 2024. La medesima società per il periodo in scadenza al 30 settembre 2024 presenterà la propria dichiarazione entro la fine del 10° mese successivo e quindi entro il 31 luglio 2025.
Frontespizio
  • composto da 8 riquadri in cui vanno inseriti:
    • il tipo di dichiarazione presentata,
    • i dati della società,
    • dati del rappresentante firmatario della dichiarazione,
    • la firma della dichiarazione e i quadri compilati,
    • il visto di conformità,
    • la certificazione tributaria
    • e l’impegno alla presentazione telematico
    • sezione Altri Dati: le informazioni relative al canone rai, i dati relativi ad Onlus, cooperative sociali e imprese sociali nonché situazioni particolari.
I dati della società e termini bilanci
  • va riportata la denominazione sociale risultante dall’atto costitutivo senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica da indicare in forma contratta (ad es. s.r.l.).
  • Data di approvazione effettiva del bilancio (o data di efficacia giuridica di fusione/scissione);
  • Termine statutario ultimo per l’approvazione del bilancio, tenendo conto anche dell’avvenuta fruizione del maggior termine sino a 180 giorni (in luogo del termine ordinario di 120 giorni);
  • Periodo d’imposta, campo da compilare in ogni caso e quindi anche quando trattasi di esercizio solare.

Ad esempio quindi Alfa s.r.l. che ha approvato il bilancio il 25 aprile 2024 con termine statutario al 29 aprile 2024 indica la prima come data di approvazione effettiva e la seconda come data di approvazione statutaria.

Se invece altra società Beta ha fruito della proroga a 180 giorni per riorganizzazione interna approvando il bilancio il 10 giugno 2024: indicherà data effettiva il 10 giugno 2024; termine statutario il 29 giugno 2024.

Può anche accadere che in presenza di termine ordinario di 120 giorni il bilancio venga approvato in seconda convocazione successivamente e quindi si indicherà ad esempio data di effettiva approvazione il 20 maggio 2024 e termine statutario il 29 aprile 2024.

Casella quadro VO
  • va compilata solo nelle ipotesi residuali in cui soggetti esonerati o non tenuti alla dichiarazione IVA/2024 debbano comunicare opzioni o revoche.
I dati del firmatario
  • i dati del rappresentante, firmatario della dichiarazione, vanno aggiornati in base al soggetto in carica al momento della trasmissione della dichiarazione. L’omessa o errata indicazione del codice fiscale del dichiarante è prevista la sanzione da euro 103,00 ad euro 2.065,00.
  • Il soggetto-legale rappresentante, firmatario della dichiarazione è anche il soggetto su cui ricadono eventuali reati fiscali dichiarativi. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l’eventuale affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi (Cassazione n. 9417/2020 e Cassazione n. 4973/2022).

Si ricorda che la dichiarazione va sottoscritta anche dal soggetto che effettua la revisione contabile, il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, anche se non è più in carica al momento di presentazione delle dichiarazioni. Nessun obbligo sussiste in relazione al nuovo organo di revisione (Risoluzione n. 62/E/2011).

Casella canone Rai
  • la casella canone rai, introdotta per il controllo del pagamento di tale canone e destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa, va indicato il codice 1 o 2 in presenza, rispettivamente, di apparecchi per ricezione trasmissioni radio e radiotelevisive in esercizi pubblici aperti al pubblico.
  • In caso di assenza di tali apparecchi va indicato il codice 3.
Quadro RO
  • contiene l’elenco e dati degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo
  • vanno recepite eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno precedente e/o rispetto al momento di determinazione delle imposte
  • vanno inseriti i dati dell’organo di controllo deputato istituzionalmente (ad es. consiglio di sorveglianza), a prescindere dal soggetto a cui è affidato il controllo contabile (Risoluzione n. 146 del 2005).
Quadro RS  
Perdite non compensate
  • I righi RS44-RS45 sono destinati ad indicazione delle perdite d’impresa non compensate, distinguendo fra perdite in misura limitata, quindi utilizzabili entro l’80% del reddito di periodi successivi ed in misura illimitata (dai primi 3 anni di attività).
  • Entrambe le tipologie di perdite sono riportabili senza limiti temporali (art. 84, commi 1 e 2, TUIR). Nei righi RS44 ed RS45 colonna 2 (denominata Ires) va riportato l’importo delle perdite del 2023 e di periodi precedenti, residuo dopo gli utilizzi sul reddito 2023, utilizzi indicati nel rigo RN4. Nel caso quindi di perdite da primo periodo d’imposta 2022, pari ad euro 15.000,00, utilizzate nel 2023 per euro 6.000,00, sarà inserito in rigo RS45, col. 2 l’importo di euro 9.000,00.
Ammortamento dei terreni incorporati in fabbricati in leasing
  • I righi RS77 ed RS78 sono finalizzati ad evidenziare il valore del terreno incorporato nei fabbricati in leasing e non vanno quindi utilizzati nel caso in cui il valore dei terreni sia stato già iscritto autonomamente in bilancio.
  • Il rigo RS77 è per i fabbricati industriali rispetto a cui va attribuito al terreno il 30% del valore totale mentre il rigo RS78 riguarda gli altri fabbricati strumentali per i quali il coefficiente si riduce al 20% (art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223/2006).
Spese di rappresentanza per imprese di nuova costituzione
  • le spese di rappresentanza sono deducibili limitatamente all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
  • le spese di rappresentanza delle imprese di nuova costituzione sono deducibili, a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
  • Quindi nel rigo RS101 sono indicate le spese di rappresentanza delle imprese neocostituite non dedotte per mancanza di ricavi – ad esempio una società costituita nel 2022 che ha sostenute spese di rappresentanza per euro 10.000,00 non avendo conseguito ricavi né nel 2022 e né nel 2023: nel rigo RS101 va inserito l’importo di euro 10.000,00. Se invece di tale importo fossero state dedotte euro 1.000,00 nel 2023, la somma da iscrivere a rigo RS101 diventerebbe di euro 9.000,00.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta