Modello redditi: obblighi di conservazione per intermediari e contribuenti
L’invio del modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023, in scadenza al 31 ottobre, comporta una serie di adempimenti in capo all’intermediario e al contribuente.
In particolare, come da art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (si vedano altresì le istruzioni ministeriali di compilazione dei dichiarativi), gli intermediari abilitati, devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo (l’art. 43 individua i termini per l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate).
La conservazione, se solo digitale implica il rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”). Si veda la risposta n. 217/2022.
Sulla base delle indicazioni di cui alla risposta, Agenzia delle Entrate n. 518/2019, in riferimento alle modalità di consegna della dichiarazione al contribuente, c’è da dire che la dichiarazione – trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’istante – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet (nel caso specifico si trattava della piattaforma web di uno studio commerciale) o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo.
Il contribuente una volta ricevuta la dichiarazione, qualora intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico: la medesima può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma in questo caso deve essere esibita agli Uffici esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.