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Modello redditi: c’è tempo fino al 28 febbraio

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C’è tempo fino al 28 febbraio 2023 per presentare il modello Redditi tardivo 2022, periodo d’imposta 2021, che ha piena validità, al pari della dichiarazione presentata nei termini ordinari ossia entro lo scorso 30 novembre. Stessa cosa dicasi per la dichiarazione IRAP.

La dichiarazione tardiva ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è ammessa, ex art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998:

sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

A tal fine il contribuente, dovrà ravvedersi:

  • presentando la dichiarazione dei redditi;
  • versando la sanzione di 250 euro ridotta a 1/10, ossia a 25 euro (codice tributo 8911).

Allo stesso modo, laddove, oltre a non avere presentato la dichiarazione, il contribuente non ha neanche versato le imposte, dovrà provvedere al loro versamento insieme agli interessi (al 5% per il periodo gennaio 2023 in avanti), oltre a ravvedere la sanzione per omesso versamento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (3,75% per 1° acconto e saldo, 1,67% per il 2° o unico acconto).

La dichiarazione tardiva è considerata valida ai fini della sanatoria delle violazioni alla stessa riconducibili (vedi ad esempio omessa indicazione di un reddito), con il c.d. ravvedimento speciale, commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

Detto ciò, una volta spirato il termine del 28 febbraio, la dichiarazione sarà considerata omessa, senza possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Conviene comunque presentarla, ai fini dell’applicazione delle sanzioni più basse previste in materia di dichiarazione omessa.

Le sanzioni per omessa dichiarazione sono fissate all’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (rispetto all’omissione), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta. Con un minimo di 200 euro. Tuttavia, se non sono dovute imposte, la sanzione da pagare va da 150 a 500 euro.

Le sanzioni appena individuate possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

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