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Modello Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo dopo l’invio del “730”

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Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2023, “Redditi aggiuntivo” o “Redditi correttivo”.

Redditi aggiuntivo – E’ necessario presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Redditi correttivo – Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2023. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso.

Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

730 INTEGRATIVO “TIPO 2” (RETTIFICA DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA) – Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”;
  • inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto;
  • rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, è necessario invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” o “Redditi integrativo”. La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre 2023. Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.

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