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Modello IVA 2025: per le comodo serve una modifica

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Con la circolare n. 6/2025, Assonime illustra il modello di dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2024, mettendo in evidenza le principali novità rispetto alla dichiarazione relativa all’anno 2023, tra cui spicca il nuovo campo 2 del rigo VW26 nel quale occorre riportare l’importo totale delle eccedenze di credito trasferite da società che non sono più considerate “non operative”, a seguito del D.Lgs. n. 192/2024. La novità è di grande rilievo in quanto consente al contribuente di utilizzare in compensazione il credito IVA delle società non più considerate di comodo da parte delle altre società del gruppo. Le istruzioni al modello ministeriale, tuttavia, non risultano allineate alla direttiva IVA ed al recentemente orientamento della Corte di Giustizia Ue e della giurisprudenza di legittimità. Di qui l’auspicio di un rapido adeguamento della normativa italiana alla direttiva IVA.

Assonime evidenzia nel documento come le istruzioni al modello IVA 2025 non mostrino di tenere in considerazione l’orientamento della Corte di giustizia UE (causa C-341/22, Feudi di San Gregorio) ferma nel ritenere la normativa nazionale incompatibile con il diritto UE. La qualità di soggetto passivo IVA non può infatti essere subordinata alla condizione che il valore economico delle operazioni rilevanti ai fini IVA, superi o meno una determinata soglia a “forfait” e proporzionale a determinati asset patrimoniali posseduti dal contribuente. In questo senso anche la Corte di Cassazione (cfr. sentenze 4151 e 4157 del 2025) la quale ha ritenuto che la presunzione di società di comodo non possa trovare giustificazione, nell’ottica di cui sopra, nemmeno valorizzando la finalità di prevenzione di frodi e abusi pur contemplata dall’ordinamento.

Il nuovo modello IVA 2025, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile prossimo, conclude Assonime:

  • non si adegua al citato indirizzo giurisprudenziale,
  • mantiene la previsione riportata nel quadro VA per cui l’eccedenza di credito IVA per le società non operative non è riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa a periodi di imposta successivi.

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