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Modello 770/2023. L’indicazione dei dividendi distribuiti nel 2022

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Entro il 31 ottobre, deve essere presentato il Modello 770/2023, periodo d’imposta 2022. Tra i dati riportati nella dichiarazione, le ritenute operate nello scorso anno, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Nel Modello 770 devono essere indicate anche i dividendi distribuiti nel 2022. Ciò indipendentemente dalla data del verbale dell’assemblea che delibera la loro distribuzione.

Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo: 1035 ritenute su utili distribuiti da società – ritenute a titolo di acconto; 1036 ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere.

I commi da 999 a 1006, Legge 205/2017 , Legge di bilancio 2018, hanno rivisto la tassazione applicabile ai redditi di natura finanziaria derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa.

Con le modifiche in parola, viene esteso ai redditi di capitale derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, l’aliquota del 26% e la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate (tramite ritenuta a titolo di imposta).

Inoltre, per tutelare i soci che detengono partecipazioni qualificate con riserve di utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, è stata prevista una deroga al principio generale, in base alla quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 ».

Come da risoluzione n. 56/E/2019 , se per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua a essere valida la precedente tassazione, secondo l’Agenzia si può senz’altro ritenere che il regime transitorio trovi applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

Periodo riferimento utili Tassazione 770
Utili prodotti dal 2018 al 2021 Ritenuta a titolo d’imposta del 26% Quadro SI (e ST per le ritenute versate);
Utili ante 2018  Partecipazioni qualificate  770 Partecipazioni non qualificate  770
  40% per utili prodotti da 1.1.2004-31.12.2007

49,72% per utili prodotti da 1.1.2008-31.12.2016

58,14% per utili prodotti da 1.1.2017-31.12.2017

Compilazione del quadro SI e SK

 

Ritenuta a titolo d’imposta del 26% Quadro SI (e ST per le ritenute versate)

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