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Modello 730/2023: bonus trasporti e bonus vista vanno scorporati dalle spese detraibili

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In sede di presentazione dei modelli 730/2023, i contribuenti beneficiari della detrazione per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale devono prestare attenzione allo scorporo dell’eventuale importo del c.d. “bonus trasporti”. Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 35 del Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50), convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e disciplinato dal D.M. 29 luglio 2022, n. 5. Analogo accorgimento dovrà essere osservato per le spese sanitarie nel caso in cui si sia fruito del c.d. “bonus vista”, ossia la misura di sostegno introdotta dal Ministero della Salute per l’erogazione di un contributo a favore di tutti coloro che devono acquistare degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive.

Nel rigo E8 del modello 730/2023 vanno indicate con il codice “40” le spese relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, detraibili nella misura massima annuale di 250 euro.

La Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 28, della leggen. 205/2017 ) ha introdotto una detrazione IRPEF del 19 per cento per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato (circolare n. 24/E/2022).

In linea di principio, la detrazione è compatibile con il c.d. “bonus trasporti” – ossia lo sconto pari al 100% del valore di acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro – purché, come precisato dalle istruzioni al modello ministeriale, la stessa sia calcolata soltanto sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

Un contribuente ha sostenuto nel 2022 le seguenti spese:

• 100 euro per l’abbonamento autobus;

• 310 euro per l’abbonamento treni, di cui 180 euro (mesi di settembre, ottobre e novembre) con il “bonus trasporti”.

Entrambi i documenti sono nominativi e la ricevuta di pagamento è intestata al medesimo soggetto. L’importo detraibile è pari a:

Totale spesa abbonamenti (bus + treno) 410 euro (-)
Bonus trasporti 180 euro
Spesa rimasta a carico del contribuente 230 euro (=)

La sezione I del quadro E è compilata come di seguito:

Le medesime considerazioni si estendono anche all’importo delle spese sanitarie (acquisto di occhiali o lent a contatto) nel caso in cui per le stesse il contribuente abbia beneficiato del “bonus vista”, ossia del contributo da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, erogabile sotto forma di voucher oppure come rimborso, rivolto alle famiglie in difficoltà.

 

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