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Modelli 730/2018 con esito a rimborso, approvati i criteri di individuazione degli elementi di incoerenza

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E’ stato emanato il Provvedimento direttoriale 25 giugno 2018, n. 127084 , con il quale l’Agenzia delle Entrate approva i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/2018 con esito a rimborso.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. tali elementi di incoerenza delle dichiarazioni di redditi sono individuati:
    a. nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
    b. nella presenza di situazioni di rischio individuate in base ad irregolarità verificatesi in annualità precedenti;
  2. la norma attua l’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) – introdotto dall’art. 1, comma 949, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – il quale individua i casi in cui il Fisco può effettuare controlli preventivi – in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa – entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine;
  3. in particolare, i citati controlli sono ammessi in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri appositamente approvati oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro;
  4. il rimborso che risulta spettante a seguito delle verifiche preventive dev’essere erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per l’invio della dichiarazione, oppure dalla data dell’invio stesso, se questo è successivo a detto termine;
  5. i controlli preventivi si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati;
  6. il provvedimento in esame chiarisce infine che detti controlli preventivi avvengono in collaborazione con l’Inps.

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