Modalità semplificate per provare la notifica della cartella
In materia di riscossione delle imposte, qualora il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie (o comunque con messo notificatore) anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 giugno 2019, n. 28368, depositata lo scorso 5 novembre.
Si ricorda che secondo l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della (Cass. nn. 17445/17, 17598/2010, 911/2012, 14146/2014, 19771/2013 e 16949/2014). Tale conclusione si fonda sull’art. 14 della citata , dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Per i giudici di legittimità, inoltre:
- la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alle società concessionarie, di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (ad esempio, invio di raccomandata consegnata al portiere) senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario;
- in tal senso va letto anche l’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (Cass. nn. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12 e 17598/10);
- di conseguenza, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina relativa al servizio postale ordinario, in quanto la , attiene esclusivamente alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 del codice di procedura civile (Cass. n. 6377/14).