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Minori acconti da 730/2022: entro il 10 ottobre 2022 la comunicazione al sostituto

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I contribuenti che si rendono conto di avere quest’anno redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati per il 2021 o oneri deducibili o detraibili di ammontare rilevante, può chiedere di versare meno di quanto riportato nel prospetto di liquidazione (modello 730-4), manifestando in forma scritta tale volontà al datore di lavoro o all’ente pensionistico.

Entro il 10 ottobre 2022 il contribuente dovrà comunicare ai sostituti d’imposta che effettuano le trattenute delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca, derivanti dal modello 730/2022, di non effettuare la trattenuta di tali somme o di trattenerle in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.M. n. 164/1999, infatti, se il contribuente (e/o il coniuge in caso di dichiarazione congiunta) ritiene che l’ammontare della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca indicata nel prospetto di liquidazione sia troppo elevata, può comunicare direttamente al sostituto d’imposta che effettua i conguagli la propria volontà di ricalcolo.

Il termine del 10 ottobre 2022 è stato differito, in luogo del precedente termine del 30 settembre 2022, per effetto dei nuovi termini, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2020, di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, previsti dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 (come modificato dall’art. 61-bis del D.L. n. 18/2020).

Tale comunicazione può avvenire:

  • sia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730/2022 sulla base del c.d.“metodo storico”,
  • sia nel caso in cui il contribuente (ovvero il coniuge nel caso di dichiarazione congiunta) avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare, sulla base del c.d. “metodo previsionale”.

Formalmente non è prevista una forma particolare per redigere la comunicazione, la quale può quindi essere redatta in forma libera. Le modalità di invio al sostituto d’imposta sono anch’esse libere.

Tuttavia, a fini probatori, è comunque opportuno utilizzare la raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnarla a mano, facendosene rilasciare copia per ricevuta, o inviarla tramite PEC.

Il contribuente che intende intraprendere questa strada deve però porre attenzione a calcolare correttamente gli importi da versare. Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2022 (con la relativa dichiarazione dei redditi) gli acconti si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto. In tal caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

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