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Minimi e forfettari esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica

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L’obbligo di emettere la fattura elettronica non si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, né ai contribuenti che rientrano nel “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter, sulla base del disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ricordando anche la Guida disponibile sul prorpio sito.

I soggetti sopra elencati possono comunque emettere fatture in formato elettronico.

Si ricorda inoltre che per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (decreto collegato alla Manovra di fine anno):

  1. è esclusa l’applicazione di sanzioni per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine previsto per legge, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (art. 10);
  2. si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo (art. 10);
  3. qualora il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, nei confronti del medesimo non si applicano le sanzioni qualora il documento venga emesso entro i termini della propria liquidazione periodica (art. 10);
  4. dal 1° luglio 2019, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972);
  5. tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). È peraltro confermata la deroga contenuta nell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 12);
  6. viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture, ex art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (art. 13);
  7. il diritto alla detrazione può essere esercitato per tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100). La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo (art. 14).

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