Minimi e forfettari che cambiano regime dal 2022 al 2023
Entro il 30 novembre 2023 va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e Irap relativo al 2023.
Il termine può essere differito al 16 gennaio 2024 (unica soluzione o 1° di 5 rate mensili di pari importo) per le ditte individuali e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi dichiarati per il 2022 di importo non superiore a euro 170.000.
Vi sono dei casi particolari, che spesso creano dubbi sulla debenza del secondo acconto; ad esempio i passaggi di regime dal 2022 al 2023. Analizziamo le diverse casistiche:
1. Minimi e forfettari che permangono nel loro regime – I soggetti che nel 2022 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2023 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell’IRPEF.
Analogamente, i soggetti in regime forfetario nel 2022 che proseguono in tale regime nel 2023:
- versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se in regime “start-up”)
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.
In entrambi i casi è ammesso, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale.
2. Contribuenti minimi nel 2022, che vi fuoriescono dal 2023 – I soggetti fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2023 dal regime “dei minimi”, applicano in tale anno:
- regime forfettario: in tal caso assoggettano il reddito 2023 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se in regime “start-up”) e versano l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva dei minimi (cod. trib. 1793), che scomputeranno nel Quadro LM, Sez. III, del Mod. Redditi PF 2024 – anno 2023;
- regime semplificato/ordinario: è opportuno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (che sarà poi scomputata nel Quadro RN del Mod. Redditi PF 2024 – anno 2023).
3. Contribuenti ordinari nel 2022 che accedono al forfettario nel 2023 – Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini IRPEF potranno calcolare l’acconto 2023 solo su eventuali altri redditi posseduti.
4. Contribuenti forfettati nel 2022 e ordinari/semplificati nel 2023 – E’ opportuno versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva, da indicare nel Quadro RN mod. Redditi 2024 (anno 2023) e determinare l’acconto IRPEF 2023 nei modi ordinari.
REGIME ADOTTATO | IMPOSTA DOVUTA PER L’ANNO 2023 | CRITERIO ADOTTATO | |
ANNO 2022 | ANNO 2023 | ||
Regime dei minimi | Regime dei minimi | Imposta sostitutiva al 5% | Storico o previsionale |
Regime dei minimi | Regime forfetario | Imposta sostitutiva al 15% | |
Regime dei minimi | Regime ordinario | IRPEF | |
Regime forfetario | Regime forfetario | Imposta sostitutiva al 15% | Storico o previsionale |
Regime forfetario | Regime ordinario | IRPEF | |
Regime ordinario | Regime forfetario | Imposta sostitutiva al 15% | Previsionale su ulteriori redditi |