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Microimprese, dall’Agenzia chiarimenti sul trattamento contabile e fiscale degli strumenti finanziari derivati

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Con la Risposta all’istanza di interpello 8 settembre 2020, n. 323 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e fiscale degli strumenti finanziari derivati per le microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c..

In particolare, è stato precisato che in linea di principio per tali soggetti la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati risulta inibita alla luce dell’art. 2435-ter, comma 3, del codice civile e dell’Oic 31, paragrafo 22.

Di conseguenza:

  1. l’assenza della rilevazione di eventuali oscillazioni del valore del derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura, rende  ininfluente l’applicazione dell’art. 112, commi 2 e 3, del Tuir;
  2. ai fini Ires non si è in presenza di alcun componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio, e quindi il valore fiscale dello strumento in esame non subisce alcuna variazione;
  3. resta comunque fermo il principio che la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale del derivato concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il realizzo mediante la cessione, ai sensi dell’art. 83 del Tuir.

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