Microbirrifici, nuove regole per l’invio telematico dei dati
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Con la Nota 24 luglio 2019, n. 84845, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti “microbirrifici”, alla luce delle ultime novità intervenute in materia. È stato precisato in particolare che:
- gli operatori che opteranno per la licenza come “microbirrificio” (ai sensi dell’art. 1, lettera b), del D.M. 4 giugno 2019) o “piccola birreria nazionale” (art. 1, lettera e), del medesimo decreto) dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record “A – Dati di controllo”, “E – Riepilogo dell’accisa” ed “R – Ravvedimento”;
- il tipo record “C” non dovrà essere più utilizzato;
- la segnalazione “42 – Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione;
- gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato D.M. 4 giugno 2019, dovranno utilizzare, dopo aver proceduto con l’aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.
In materia si ricorda inoltre quanto segue:
- per effetto del richiamato D.M. 4 giugno 2019 – emanato in attuazione dell’art. 35 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – i microbirrifici, ovvero i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10mila ettolitri, in regime di deposito fiscale, potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40 per cento per la birra ivi prodotta;
- con il medesimo decreto sono state anche introdotte importanti novità di semplificazione procedurale, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta in tali impianti. Il provvedimento dispone, tra l’altro, che l’aliquota ridotta sia applicata sul prodotto finito, vale a dire a conclusione del ciclo di produzione che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, eseguito in microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali;
- tali disposizioni, come dispone l’art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, si applicheranno a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
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