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Manifesti pubblicitari abusivi

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In materia di manifesti pubblicitari affissi abusivamente, con la sentenza 25 gennaio 2012, n. 1042, la Corte di Cassazione aveva affermato che “il giudice di pace ha congruamente evidenziato che i manifesti abusivi erano costituiti da comuni fogli per stampa tipo A4 sui quali erano stati stampati il nome del gruppo musicale, il titolo dello spettacolo e il luogo e la data dello svolgimento di quest’ultimo presso il Circolo …, giungendo, perciò, alla logica conseguente conclusione che, sulla scorta di questi elementi, era del tutto illegittimo presumere la proprietà dei manifesti in capo al suddetto Circolo (ancorché risultasse essere il soggetto avvantaggiato dalla pubblicità) e la sicura riconducibilità dell’attività di averne commissionato l’affissione illegittima (trattandosi, in altre parole, di beni mobili ‘al portatore’, privi, cioè, di idonee caratteristiche attraverso le quali era lecito risalire al proprietario degli stessi)”.

Al riguardo, con la sentenza 19 gennaio 2022, n. 1682, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che spetta all’Amministrazione che ha applicato la sanzione amministrativa provare tutti gli elementi necessari per l’affermazione della responsabilità amministrativa.

Tale regola vale anche per la responsabilità solidale del proprietario prevista dall’art. 6, comma 1, della Legge n. 689/1981, salvo che per l’ambito in cui opera la presunzione posta dalla stessa disposizione.

Consegue che spetta all’Amministrazione che invoca la presunzione prevista dal citato art. 6 provare la titolarità del diritto di proprietà (in capo al soggetto ritenuto obbligato solidale) nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione; solo una volta raggiunta la prova di tale titolarità, spetterà al proprietario provare che l’utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà (Cass. 20 giugno 1994, n. 5919).

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