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Mancata indicazione nel quadro RU dei crediti d’imposta

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In ordine alla compilazione del quadro RU, l’art. 13 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”) ha disposto che non comporta decadenza dal beneficio:

  • la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni nelle dichiarazioni annuali: mod. Redditi ed IRAP, mod. Iva e mod. 770 (artt. 14 e 8 del D.P.R. n. 322/1998)
  • relative ai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, cioè dal periodo 2023, per i soggetti “solari”.

La violazione rimane sanzionabile come “errore formale” (sanzione minima è pari a € 250). La violazione rimane sanabile tramite presentazione di una dichiarazione integrativa, potendosi avvalere del ravvedimento.

La norma non ha effetti retroattivi; dunque, non opera per i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva ha ritenuto essenziale l’indicazione in dichiarazione (numerosi crediti per R&S, ecc.).

Caro petrolio – In dichiarazione, ad esempio, qualora fosse stato erroneamente compilato il quadro RU (righi RU21 e RU24) con importi non congruenti con le compensazioni effettuate, per evitare di ricevere un’avviso bonario, è possibile presentare la dichiarazione integrativa, versando la sanzione ridotta di € 250 ridotta a 1/8, 1/7 o 1/6 in base alle tempistiche come previsto dall’articolo 13.

Bonus energetici – Anche i numerosi crediti di imposta introdotti nel 2022 (imprese energivore e non energivore nonché imprese gasivore e non gasivore), finalizzati a ridurre le conseguenze del rincaro dei prodotti energetici ed utilizzati con ampia frequenza dalle imprese, andavano indicati al quadro RU, ma non in RS; l’agevolazione spettava a tutte le imprese (al ricorrere di determinati requisiti): pertanto non si intravede alcun profilo “di selettività” tipica dell’aiuto di stato.

Bonus carburante nel settore agricoltura/pesca: nel caso di Bonus carburante nel settore agricolo, a differenza di quanto sopra, il beneficio è stato espressamente subordinato al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; pertanto, il quadro RS va compilato.

In sintesi vi sono dei crediti che non andavano indicati in RS, ma solo in RU:

BONUS 

Aiuto di Stato

Indic. a RS

Riferimento normativo

Bonus investimenti (nonchè quote residue di super ed iperammortamento)

NO

NO

Art. 1, co. 188-190, L. n. 160/2019 ; art. 1, co. 1056-1058, L. n. 178/2020

Bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

NO

NO

Art. 1, c. 198 e ss, L. n. 160/2019; Art. 3, D.L. n. 145/2013

Bonus energetici (imprese energivore e non o imprese gasivore e non)

NO

NO

DDLL nn. 4/2022 , 17/2022 , 21/2022 , 50/2022 , 115/2022 e 144/2022

Patent box

NO

NO

Art. 1, c. 3745, L. n. 190/2014

Caro gasolio (indicato a quadro RU)

SI

NO

D.L. n. 265/2000

Tax credit Librerie

SI

Cod. 999

Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017  e Art. 1, c. 319-321, L. n. 205/2017

Bonus Alberghi e Bonus digitalizzazione alberghi

SI

Cod. 999

Art. 10, D.L. n. 83/2014 e succ. pror.

Bonus acquisto RT/adeguamento Reg. di cassa

SI

Cod. 999

Art. 2, c. 6-quinquies, D.Lgs. n. 127/2015

Agevolazione ACE

NO

NO

Art. 1, D.L. n. 201/2011

Agevolazioni ZFU (zone franche urbane)

SI

NO

Provv. vari

Risparmio energetico, sismabonus ed altri bonus edilizi spettanti anche alle imprese (bonus barriere, ecc.)

NO

NO

Art. 14 e 16 D.L. n. 63/2013

Sabatini-ter e Voucher vari del MISE (digitalizzazione delle PMI; all’esportazione; ecc.)

SI

NO

Art. 2 del D.L. n. 69/2013  e succ. pror.

Conto termico 2

NO

NO

D.M. 16/02/2016

Tariffe incentivanti GSE

SI

NO 

D.M. Mise 2/05/2018

Intervento a garanzia di Medio credito

SI

NO 

L. 662/96, art. 2, co. 100, lett. a)

Agevolazioni regionali (es: bandi POR-FESR, ecc.)

SI

NO 

Contributi delle CCIAA e assimilati (Artigiancassa; ecc.)

SI

NO 

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