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Mancata indicazione degli aiuti Covid nel rigo RS401: nessuna revoca

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I crediti d’imposta e le altre agevolazioni fiscali (deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta) non possono essere disconosciute se non vengono indicate nel prospetto del quadro RS del modello REDDITI in tema di aiuti di Stato.

La perdita del beneficio si verifica solo se la norma ne imponga l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza e il quadro normativo attuale non autorizza a introdurre la decadenza dal beneficio come effetto della mancata compilazione del quadro RS.

Esclusivamente le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI, prive di ogni base normativa, specificano che: “L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

L’art. 1-bis del c.d. Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), ha decretato la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile:

  • dei contributi
  • e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da Covid-19

atteso che non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato.

Successivamente, con un’avvertenza pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2021, è stato chiarito che:

  • soggetti esercenti impresaarte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (Redditi) e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP);
  • i predetti soggetti non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli.

Sanzione per dichiarazione inesatta – Al massimo, la mancata/erronea/incompleta compilazione del prospetto del quadro RS sugli aiuti di Stato può dare luogo alla sanzione ex art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro) da dichiarazione inesatta, comminata una sola volta, a prescindere dal numero di violazioni commesse.

Quindi l’omessa compilazione del rigo RS401 del modello Redditi 2021 non determina la revoca dei contributi erogati.

Ad esempio se una S.n.c. riceve, nel 2020, due contributi:

  • uno relativo al Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. n. 34/2020) per un importo di 2.000 euro,
  • l’altro al Decreto “Ristori” (art. 1 del D.L. n. 137/2020) anch’esso per un importo di 2.000 euro

e omette di indicare tale informazione nel rigo RS 401 del modello Redditi 2021, non superando il limite previsto per gli aiuti di Stato, invierà l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato in scadenza il prossimo 30 novembre 2022 autocertificando il non superamento del limite del TF.

La mancata compilazione del RS401 in Redditi 2021 non comporterà comunque la revocabilità dei contributi erogati.

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